Come aprire un Internet Point - Cafè

L'apertura di un Internet Point, che a prima vista potrebbe sembrare una cosa molto semplice, richiede in realtà una serie di conoscenze sulla procedura che difficilmente si potrebbe immaginare.
Analizzeremo il caso di un nostro cliente che ha aperto un locale nuovo, quindi abbiamo provveduto ad fornirgli tutte le informazioni necessarie per ottenere il permesso del ministero per l'attività nel più breve tempo possibile.


Cosa dice la legge

L'art. 7 del Dl 144/2005 Gu 27.7.2005 spiega proprio cosa occorre fare per aprire un Internet Point, in particolare sono importanti ai commi 1 e 4:


1. ... fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soli apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche deve chiederne la licenza al questore. La licenza non č richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.


4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attivitą di cui al comma 1 č tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchč le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identitą dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.


Come abbiamo aiutato il nostro cliente

Abbiamo quindi consegnato una lettera di notifica al nostro cliente che poi ha provveduto a firmare e consegnare al Ministero (delibera n. 102/03/Cons del 15/4/2003 in G.U. n. 113 del 17/5/2003).
Per quanto riguarda invece il comma 4 il cliente non ha dovuto preoccuparsi di niente in quanto il nostro sistema wifi-point gestisce automaticamente tutte le richieste del ministero.


Le ultime osservanze da rispettare

Il cliente infine ha dovuto osservare gli ultimi obblighi previsti della legge (La Delibera n. 467/00/CONS dell'Autoritą per le garanzie nelle comunicazioni (Delibera n. 467/00/CONS dell'Autoritą per le garanzie nelle comunicazioni - Disposizioni in materia di autorizzazioni generali, G.U. n. 184, 8 agosto 2000, serie generale), ovvero:


- consentire l'identificazione certa degli utenti che fanno uso di detti terminali per l'invio di posta elettronica (ovvero l'identificazione tramite documento d'identità);
- indicare in modo evidente i prezzi praticati, assumendosi ogni responsabilità riguardo alla corretta funzionalitą dell'apparecchiatura terminale e, nel caso di telefoni a pagamento, del dispositivo per la gestione autonoma della tassazione;
- curare la pulizia e la manutenzione ed indicare l'eventuale situazione di "fuoriservizio" dell'apparecchiatura terminale;
- rispettare le disposizioni speciali per le persone disabili. ......


Cosa succede se non viene rispettata la legge?

Quindi per legge i clienti degli Internet-Point devono farsi identificare mediante un documento e i loro dati anagrafici devono essere registrati (operazione gestita completamente dal nostro software wifi-point: il gestore in caso di controlli potrebbe incorrere in sanzioni amministrative e penali per la violazione degli obblighi previsti da questa norma.
Inoltre, non identificando gli utenti, il gestore può avere seri problemi se dalla sua rete vengono commessi reati in internet (hacking di servers, furto di archivi di terzi, pedofilia, downloading di files con contenuto illegale, ecc ecc.): se non si identifica chi ha commesso il reato, si diventa complici.


Nel caso in cui il locale non fosse un Internet-Point ma un albergo / hotel, un bar / sala giochi / internet cafè, sala congressi / conferenze od altro la procedura rimane pressochè identica, in quanto la legge non fa distinzioni per l'attività principale dell'azienda.